PRO MEMORIA

L'ossigeno-ozono terapia e la Circolare 31.12.2002 del Ministro della Sanità.


Deve premettersi:
  1. secondo nozione elementare di diritto amministrativo, la CIRCOLARE è un atto mediante il quale un organo della Pubblica Amministrazione (un ministro, un direttore generale, ecc.) impartisce direttive, ovvero fornisce interpretazioni della norma, oppure propone tematiche varie su questioni di generale e/o specifico interesse relativo a quell'amministrazione, allo scopo di disciplinare in maniera uniforme l'attività degli organi gerarchicamente o funzionalmente subordinati. Perciò, la circolare non svolge efficacia di sorta nei confronti del cittadino. Questi, pertanto, salvo taluni casi particolarmente remoti, non può essere vulnerato, nei propri diritti, da una circolare;

  2. l'ossigeno-ozono terapia è una metodica che attiene alla medicina non convenzionale, di esclusiva competenza del medico. La medicina non convenzionale, nel quadro generale dei principi di bioetica e di quanto statuisce la vigente normativa (semprechè non sussistano divieti), può essere liberamente esercitata dal medico, con l'osservanza di tutte quelle regole che consentono di tutelare adeguamente il paziente. In particolare, la tutela fondamentale dei diritti del paziente è assicurata dalla nota procedura del cosiddetto “consenso informato” (si consideri, a questo proposito, che detto strumento procedimentale è stato sempre consigliato, ad esempio, anche per le prescrizioni e per l'utilizzo di “farmaci” omeopatici. Per il caso, si veda: M.L. Gallo e M. Palermo, Il consenso informato in medicina non convenzionale, in La medicina biologica, Ed. Guna, 2002/3, p. 41 e segg.);

  3. la CIRCOLARE, fatta eccezione per i casi in cui la stessa si proponga apertamente viziata, non è tale da attribuire legittimazione al cittadino stesso onde instaurare un procedimento contenzioso (ricorso al T.A.R.). Peraltro, come insegna una pronunzia dell'Organo giurisdizionale amministrativo (ordinanza del T.A.R. del Lazio, n. 2886/1996), la lesione dei cennati diritti è comunque esclusa, avuto per certo che – laddove l'azione mediante ricorso dovesse essere intrapresa ai sensi dell'art. 700 Cod. Proc. Civ (provvedimento di urgenza) - non può riconoscersi alla CIRCOLARE una qualsiasi lesiva valenza, tale da poter cagionare al cittadino (nella specie, al medico che pratica l'ossigeno-ozono terapia) un “pregiudizio imminente e irreparabile”.
Tutto ciò premesso, in concreto possono essere astratte le seguenti considerazioni:

la CIRCOLARE all'esame non può costituire oggetto di ricorso al T.A.R. perché:
  1. non è rivolta al cittadino (nel caso, al medico);

  2. non vieta alcunché al cittadino (nel caso, al medico);

  3. costituisce soltanto un “memento” per i propri organi subordinati, ai quali – in estrema sintesi - ha rammentato che il Consiglio Superiore della Sanità – rifacendosi in via generale al contenuto di altra propria circolare del 1996 – in via specifica “ritiene che l'unica indicazione terapeutica nella quale può essere utilizzata l'ossigeno ozono terapia, sperimentalmente….., è l'ernia discale lombare con iniezione intradiscale”, da effettuare “soltanto in strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate, escludendo espressamente ambulatori privati ...omissis...”
Quindi

i destinatari della CIRCOLARE sono stati richiesti “di voler portare a conoscenza delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere i contenuti della presente circolare invitando le stesse ad informare per quanto di competenza strutture sanitarie ospedaliere ed ambulatoriali pubbliche e private alla puntuale osservanza di quanto sopra riportato”. Quindi, al di là di qualsiasi ipotizzabile estensione interpretativa volta a riconoscere un intervento limitativo della libera attività del medico, la CIRCOLARE in questione, comunque e chiaramente, non palesa alcuna volontà persecutoria, tenuto per certo che la sua finalità ultima è quella di “portare a conoscenza”;
la lesione dei diritti del cittadino (ossia, del medico) si potrà realizzare concretamente solo nel momento in cui, gli organi preposti (ad esempio i NAS) – superando le regole che disciplinano il libero esercizio della medicina non convenzionale, esplicitata in via ortodossa – impediscano l'attività in rassegna o, comunque, adottino provvedimenti limitativi dell'attività medesima. Con ciò, in conseguenza, costituendosi “legittimazione attiva” tale da consentire al cittadino (cioè, al medico) di ricorrere al T.A.R.;
l'ossigeno-ozono terapia si inquadra nell'ambito delle attività mediche non convenzionali e, pertanto, nel caso in cui venga praticata con l'osservanza di tutto quanto contraddistingue la specifica prestazione sanitaria (veggasi, ad esempio, il citato “consenso informato”), costituisce ortodossa pratica terapeutica (si veda, a tal proposito, il contenuto del richiamato decreto del T.A.R. del Lazio);
interpellanze ed interrogazioni parlamentari – nonché, ovviamente, una qualsiasi altra azione di contrasto (come, ad esempio, il ricorso al T.A.R.) – che abbiano ad oggetto il contenuto della ripetuta CIRCOLARE, si propongono come espressioni assolutamente sterili e, sicuramente, inidonee a modificare l'attuale stato delle cose.


Per quanto emerge dalle considerazioni che precedono, si ha motivo di ritenere che la soluzione radicale ed ottimale del problema - specie per dissolvere dubbi e fornire certezze operative – potrà aversi per effetto di una coordinata, unitaria ed approfondita azione dei medici interessati, dalla quale emergano qualificati protocolli e risultati, proposti nelle sedi e nei modi più opportuni, attraverso i quali il Consiglio Superiore della Sanità possa determinarsi per accogliere l'ossigeno-ozono terapia fra gli strumenti canonici della medicina convenzionale.

lì, 15 gennaio 2003

Studio Grillone
Vicenza



This HTML-Conversion Copyright ©2003 biaccabi snc - All Right Reserved