PRO MEMORIA
L'ossigeno-ozono terapia e la Circolare 31.12.2002 del Ministro della Sanità.
Deve premettersi:
- secondo
nozione elementare di diritto amministrativo, la CIRCOLARE è
un atto mediante il quale un organo della Pubblica Amministrazione
(un ministro, un direttore generale, ecc.) impartisce direttive,
ovvero fornisce interpretazioni della norma, oppure propone
tematiche varie su questioni di generale e/o specifico interesse
relativo a quell'amministrazione, allo scopo di disciplinare
in maniera uniforme l'attività degli organi
gerarchicamente o funzionalmente subordinati. Perciò, la
circolare non svolge efficacia di sorta nei confronti del cittadino.
Questi, pertanto, salvo taluni casi particolarmente remoti, non può
essere vulnerato, nei propri diritti, da una circolare;
- l'ossigeno-ozono
terapia è una metodica che attiene alla medicina non
convenzionale, di esclusiva competenza del medico. La medicina non
convenzionale, nel quadro generale dei principi di bioetica e di
quanto statuisce la vigente normativa (semprechè non
sussistano divieti), può essere liberamente esercitata dal
medico, con l'osservanza di tutte quelle regole che consentono
di tutelare adeguamente il paziente. In particolare, la tutela
fondamentale dei diritti del paziente è assicurata dalla nota
procedura del cosiddetto “consenso informato” (si
consideri, a questo proposito, che detto strumento procedimentale è
stato sempre consigliato, ad esempio, anche per le prescrizioni e
per l'utilizzo di “farmaci” omeopatici. Per il
caso, si veda: M.L. Gallo e M. Palermo, Il consenso informato in
medicina non convenzionale, in La medicina biologica, Ed. Guna,
2002/3, p. 41 e segg.);
-
la CIRCOLARE, fatta eccezione per i casi in cui la stessa si
proponga apertamente viziata, non è tale da attribuire
legittimazione al cittadino stesso onde instaurare un
procedimento contenzioso (ricorso al T.A.R.). Peraltro, come insegna
una pronunzia dell'Organo giurisdizionale amministrativo
(ordinanza del T.A.R. del Lazio, n. 2886/1996), la lesione dei
cennati diritti è comunque esclusa, avuto per certo che –
laddove l'azione mediante ricorso dovesse essere intrapresa ai
sensi dell'art. 700 Cod. Proc. Civ (provvedimento di urgenza)
- non può riconoscersi alla CIRCOLARE una qualsiasi lesiva
valenza, tale da poter cagionare al cittadino (nella specie, al
medico che pratica l'ossigeno-ozono terapia) un “pregiudizio
imminente e irreparabile”.
Tutto ciò premesso, in concreto possono
essere astratte le seguenti considerazioni:
la
CIRCOLARE all'esame non può costituire oggetto di
ricorso al T.A.R. perché:
- non
è rivolta al cittadino (nel caso, al medico);
- non
vieta alcunché al cittadino (nel caso, al medico);
- costituisce
soltanto un “memento” per i propri organi subordinati,
ai quali – in estrema sintesi - ha rammentato che il Consiglio
Superiore della Sanità – rifacendosi in via generale
al contenuto di altra propria circolare del 1996 – in via
specifica “ritiene che l'unica indicazione
terapeutica nella quale può essere utilizzata l'ossigeno
ozono terapia, sperimentalmente….., è l'ernia
discale lombare con iniezione intradiscale”, da effettuare
“soltanto in strutture ospedaliere pubbliche o private
accreditate, escludendo espressamente ambulatori privati ...omissis...”
Quindi
i
destinatari della CIRCOLARE sono stati richiesti
“di voler portare a conoscenza delle aziende sanitarie locali
ed ospedaliere i contenuti della presente circolare invitando le
stesse ad informare per quanto di competenza strutture sanitarie
ospedaliere ed ambulatoriali pubbliche e private alla puntuale
osservanza di quanto sopra riportato”. Quindi, al di là
di qualsiasi ipotizzabile estensione interpretativa volta a
riconoscere un intervento limitativo della libera attività del
medico, la CIRCOLARE in questione, comunque e chiaramente, non
palesa alcuna volontà persecutoria, tenuto per certo che la
sua finalità ultima è quella di “portare a
conoscenza”;
la
lesione dei diritti del cittadino (ossia, del medico) si potrà
realizzare concretamente solo nel momento in cui, gli organi preposti
(ad esempio i NAS) – superando le regole che disciplinano il
libero esercizio della medicina non convenzionale, esplicitata
in via ortodossa – impediscano l'attività in
rassegna o, comunque, adottino provvedimenti limitativi dell'attività
medesima. Con ciò, in conseguenza, costituendosi
“legittimazione attiva” tale da consentire al cittadino
(cioè, al medico) di ricorrere al T.A.R.;
l'ossigeno-ozono
terapia si inquadra nell'ambito delle attività mediche
non convenzionali e, pertanto, nel caso in cui venga praticata con
l'osservanza di tutto quanto contraddistingue la specifica
prestazione sanitaria (veggasi, ad esempio, il citato “consenso
informato”), costituisce ortodossa pratica terapeutica (si
veda, a tal proposito, il contenuto del richiamato decreto del T.A.R.
del Lazio);
interpellanze
ed interrogazioni parlamentari – nonché, ovviamente, una
qualsiasi altra azione di contrasto (come, ad esempio, il ricorso al
T.A.R.) – che abbiano ad oggetto il contenuto della ripetuta
CIRCOLARE, si propongono come espressioni assolutamente sterili e,
sicuramente, inidonee a modificare l'attuale stato delle cose.
Per
quanto emerge dalle considerazioni che precedono, si ha motivo di
ritenere che la soluzione radicale ed ottimale del problema - specie
per dissolvere dubbi e fornire certezze operative – potrà
aversi per effetto di una coordinata, unitaria ed approfondita azione
dei medici interessati, dalla quale emergano qualificati
protocolli e risultati, proposti nelle sedi e nei modi più
opportuni, attraverso i quali il Consiglio Superiore della Sanità
possa determinarsi per accogliere l'ossigeno-ozono terapia fra
gli strumenti canonici della medicina convenzionale.
lì,
15 gennaio 2003
Studio Grillone
Vicenza
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